La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone una riformulazione della nuova fattispecie di violenza carnale, in cui menziona esplicitamente lo stato di shock della vittima. Per quanto riguarda le altre divergenze propone invece alla sua Camera di mantenere il suo disegno iniziale.

Nel quadro dell’appianamento delle divergenze sulla revisione del diritto penale in materia sessuale (18.043, disegno 3) la Commissione si è occupata in modo approfondito delle considerazioni del Consiglio nazionale il quale, durante la sessione invernale 2022, si era espresso a favore della cosiddetta soluzione del consenso («Solo sì significa sì»). La Commissione continua in linea di principio a respingere questa soluzione poiché a suo modo di vedere non è compatibile con i principi probatori della procedura penale e non permette di determinare adeguatamente sotto il profilo penale la condizione del vizio del consenso. Si è invece espressa all’unanimità a favore di un adeguamento del testo proposto dal Consiglio degli Stati riguardo alle fattispecie di aggressione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) e di violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP) così da menzionare esplicitamente lo stato di shock, il cosiddetto «freezing» («… oppure a tale scopo sfrutta lo stato di shock di una persona»). Menzionando in modo esplicito lo stato di shock, la Commissione intende dissipare i timori espressi dal Consiglio nazionale secondo cui i casi di aggressione sessuale o di violenza carnale non sono contemplati nella soluzione del veto sostenuta dal Consiglio degli Stati se la vittima si trova in uno stato di immobilità tonica. La Commissione propone inoltre di iscrivere espressamente nella legge la possibilità di ordinare programmi di apprendimento in caso di reati contro l’integrità sessuale (12 voti contro 0 e 1 astensione). Con questa proposta, che necessita ancora dell’approvazione della Commissione omologa (art. 89 cpv. 3 LParl), la Commissione vuole inserire nella legge un elemento di prevenzione. Ritiene infatti che nella lotta alla violenza sessuale contro le donne questo tipo di programmi sia in definitiva più efficace di un principio sancito simbolicamente nel diritto penale in materia sessuale.

Per il resto la Commissione si mantiene ferma sul suo disegno originale. Con 12 voti contro 0 è in particolare favorevole a mantenere il diritto vigente sull’imprescrittibilità dei reati sessuali e a sancire l’imprescrittibilità soltanto per i reati commessi su fanciulli minori di 12 anni (Consiglio nazionale: 16 anni). La Commissione non si discosta dal suo disegno iniziale neppure per quanto riguarda la cornice edittale per il reato di violenza carnale (art. 190 CP). Con 6 voti contro 6, 1 astensione e il voto decisivo del presidente propone di mantenere la possibilità di una pena pecuniaria nella fattispecie di base e di prevedere una pena detentiva minima di un anno per la violenza carnale qualificata. Su entrambi gli aspetti una minoranza propone invece alla Camera di allinearsi al Consiglio nazionale e di stralciare la pena pecuniaria nella fattispecie di base e di prevedere una pena detentiva minima superiore ai due anni per la violenza carnale qualificata.

La Commissione ha nettamente respinto la disposizione recentemente inserita dal Consiglio nazionale riguardante il «ciberbullismo» secondo l’articolo 179undecies CP e lo stralcio della proposta del Consiglio degli Stati sulla sanzione della cosiddetta pornovendetta (revenge porn) secondo l’articolo 179a CP (con 12 voti contro 1). La Commissione critica il fatto che la proposta del Consiglio nazionale porterebbe a un notevole ampliamento della punibilità. Per motivi analoghi si esprime all’unanimità contro la sanzione del «cibergrooming» secondo l’articolo 197b CP, nella versione proposta dal Consiglio nazionale.

Interventi chirurgici od ormonali sui bambini intersessuali: la Commissione ha svolto delle audizioni

Dinanzi alla complessità del tema sollevato dalla mozione Michel 22.3355 («Divieto penale degli interventi volti a modificare il sesso dei bambini con una variazione congenita delle caratteristiche sessuali (bambini intersessuali)»), la Commissione ha voluto svolgere audizioni in modo da raccogliere i pareri di professionisti ed esperti ma anche di persone provenienti da ambienti associativi e attivisti. Christia Flück (Inselspital Berna), Matthias Kopp (Inselspital Berna) e Blaise Meyrat (CHUV, in pensione) hanno dato alla Commissione il loro parere medico, mentre Brigitte Tag quello giuridico della Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE). Il punto di vista delle persone direttamente interessate lo hanno invece fornito le cofondatrici dell’associazione InterAction, Audrey Aegerter e Deborah Abate. In seguito a queste audizioni molto dense di contenuto la Commissione desidera concedersi un momento di riflessione. Deciderà sulla mozione durante una delle sue prossime sedute.

Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni

La Commissione ha svolto audizioni in merito all’oggetto 22.071 («Codice penale e del diritto penale minorile. Modifica»). Nel suo messaggio del 2 novembre 2022 il Consiglio federale propone al Parlamento misure tese a migliorare la sicurezza dell’esecuzione delle pene e delle misure. In particolare non devono più essere possibili i congedi non accompagnati per i criminali che stanno scontando l’internamento in regime chiuso e per i minori che hanno commesso un assassinio bisogna poter ordinare un internamento al termine della sanzione inflitta, nella misura in cui il rischio di recidiva sia molto elevato. La Commissione continuerà i suoi lavori in una delle prossime sedute con il dibattito di entrata in materia.

Altri oggetti

  • La Commissione propone, senza voti contrari, di accogliere la mozione de Quattro 22.3334 («Centri di crisi contro la violenza») e la mozione Funiciello 22.3333 («Centri di crisi contro la violenza»).
  • La Commissione si è pronunciata all’unanimità a favore della ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo (22.056 n).
  • Nel suo messaggio del 10 giugno 2022, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di revisione del Codice civile teso a facilitare la successione d’imprese (22.049 s). Durante la seduta del 4 novembre 2022, la Commissione era entrata in materia sul disegno e aveva impartito alcuni mandati all’Amministrazione. Ora ha preso atto dei risultati e ha chiesto all’Amministrazione di rielaborare alcune questioni. Continuerà con la deliberazione di dettaglio durante una delle prossime sedute.
  • In seguito alle decisioni prese dal Consiglio nazionale durante la sessione invernale 2022, la Commissione ha continuato l’appianamento delle divergenze in merito alla modifica del Codice di diritto processuale civile (20.026 s).
  • La Commissione propone, senza voti contrari, di respingere la mozione 22.3004 della Commissione omologa («Favorire la digitalizzazione della contabilità»).

Presieduta dal consigliere agli Carlo Sommaruga (PSS, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 26 e 27 gennaio 2023.