La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha discusso il disegno di legge sull’Id-e approvandolo con 9 voti contro 1 nella votazione sul complesso (23.073). Con 8 voti contro 1 ha parimenti approvato il relativo decreto federale che stanzia crediti d’impegno per l’implementazione e la gestione dell’Id-e. Le modifiche proposte dalla Commissione al testo già deliberato dal Consiglio nazionale riguardano principalmente la protezione dei dati, la cibersicurezza e il processo di emissione dei mezzi di autenticazione elettronici da parte della Confederazione e, potenzialmente, di fornitori privati.

La Commissione propone che il confronto delle immagini del viso sia possibile anche con l’ausilio di appositi dispositivi quando viene creato un’Id-e in loco o che il codice sorgente del software dell’infrastruttura di fiducia venga pubblicato soltanto se ciò non mette a rischio la sicurezza dei dati o i diritti di terzi. Inoltre, le autorità dovrebbero in ogni caso adottare l’Id-e come mezzo di identificazione e quindi come alternativa ai mezzi di autenticazione analogici. La Commissione si è occupata anche della conservazione e presentazione dell’Id-e. Considerata l’importanza che attribuisce alla sicurezza dei dati, raccomanda che, non appena sarà introdotta l’Id-e, i relativi dati vengano conservati in un «portafoglio federale», ossia in un’applicazione concepita specificamente a questo scopo. La Commissione propone tuttavia che, in linea di principio, anche i fornitori privati possano, in futuro, offrire una simile applicazione, a condizione che rispettino le severe prescrizioni emanate dal Consiglio federale. In considerazione dei lavori concernenti la legge sull’Id-e, la Commissione propone all’unanimità alla propria Camera di respingere la mozione 22.3643 Per documenti d’identità digitale, dato che le richieste in essa formulate sono adempiute dalla legge stessa. Il Consiglio degli Stati discuterà la legge federale nella prossima sessione autunnale.

Digitalizzazione dei procedimenti giudiziari​

La Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio sulla legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (23.022) e, nella votazione sul complesso, ha approvato il disegno con 10 voti contro 1. Ha tuttavia apportato alcune modifiche alla decisione del Consiglio nazionale. Tra le altre cose, ritiene all'unanimità che non sia necessario rendere verosimile l’irraggiungibilità di una piattaforma e che il termine sia da considerarsi rispettato se, l’ultimo giorno in cui esso scade, gli utenti interessati effettuano la registrazione in forma cartacea e procedono a quella per via elettronica entro un termine congruo stabilito dal giudice o dall’autorità che dirige il procedimento. Secondo la Commissione, questo consente di evitare che la responsabilità di dimostrare l’irraggiungibilità di una piattaforma ricada sulle parti e sugli avvocati. La Commissione desidera peraltro sottolineare, con una formulazione più restrittiva rispetto a quella decisa dal Consiglio nazionale, che la corporazione di diritto pubblico in quanto ente responsabile della piattaforma centrale è autorizzata a fornire ulteriori servizi, sempreché questi siano strettamente correlati alla trasmissione elettronica di atti giuridici e non entrino in concorrenza con quelli offerti da operatori privati. La Commissione propone infine all’unanimità di modificare il disegno in modo che lo scambio interno tra le autorità giudiziarie possa avvenire anche attraverso altre soluzioni tecnicamente idonee. Il Consiglio degli Stati discuterà il disegno di legge nel corso della prossima sessione autunnale.

Vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di colloc​amenti extrafamiliari

La Commissione degli Stati concorda con la sua omologa del Consiglio nazionale sul fatto che gli eventuali contributi di solidarietà dei Comuni o dei Cantoni alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari non debbano tradursi in un danno economico (23.472). All’unanimità propone pertanto di aderire, in occasione della sessione autunnale, al progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale già approvato dalla Camera prioritaria nella sessione estiva.

Ulteriori oggetti

  • Con 9 voti contro 1 e 1 astensione, propone inoltre di respingere la mozione 20.3011 Non tollerare i matrimoni di bambini o minorenni, in quanto la richiesta espressa è stata presa in considerazione nella modifica del Codice civile adottata nella sessione estiva 2024 e concernente le misure contro i matrimoni con minorenni (23.057).
  • Con 9 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astensioni, la Commissione propone poi di respingere anche la mozione 21.4541 Misure efficaci contro i matrimoni forzati. Alla luce dell’efficacia delle misure adottate dai Cantoni nonché dell’intensa collaborazione di alcuni uffici federali con le autorità cantonali per prevenire i matrimoni forzati, la Commissione ritiene infatti che le richieste avanzate nella mozione siano già soddisfatte grazie all’impegno profuso dai Cantoni.
  • La Commissione ha ripreso i lavori sulla mozione 19.3265 Risorse per una lotta efficace contro la tratta di esseri umani, che aveva sospeso in attesa della pubblicazione del Piano nazionale d’azione (PNA) contro la tratta di esseri umani 2023–2027. La Commissione propone all’unanimità di respingere la mozione perché ritiene, così come evidenziato dal PNA, che le capacità dei Cantoni siano sufficienti per affrontare il problema.
  • Per quanto riguarda il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Caroni 20.4399 Per una moderna legge sul Tribunale federale, la Commissione si è limitata a prenderne atto senza darvi ulteriore seguito, dato che il Consiglio degli Stati ha già adottato una mozione in tal senso (24.3023). La Commissione ha altresì preso atto del rapporto delle Commissioni della gestione (CdG) del 20 settembre 2022 concernente la pianificazione e l’istituzione della Corte d’appello del Tribunale penale federale (TPF). Le CdG raccomandano di rivedere le basi legali che disciplinano l’organizzazione del TPF al fine di istituire una giurisdizione d’appello indipendente di secondo grado oppure d’appello e di impugnazione allo stesso tempo. Attenta a tale problematica, la Commissione ha deciso di esaminare la situazione nel dettaglio nel corso di una prossima seduta, prima di pronunciarsi sul da farsi.
  • La Commissione ha condotto alcune audizioni sul disegno del Consiglio federale concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (24.046). Ha ascoltato i rappresentanti dei Cantoni, dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), del mondo scientifico, della Federazione Svizzera degli Avvocati, della Federazione Svizzera dei Notai, di economiesuisse, di Swiss Banking e di EXPERTsuisse. Prevede di entrare in materia sul disegno nel corso della prossima seduta.

Presieduta dal consigliere agli Daniel Jositsch (S, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il 27 e 28 giugno 2024.