Anche la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) è favorevole all’istituzione di un contributo di solidarietà per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari avvenuti prima del 1981.

​La Commissione chiede alla sua Camera di approvare il controprogetto indiretto all’iniziativa per la riparazione (iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale 15.082»). La Commissione ha invece respinto l’iniziativa in sé. Con la nuova legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), le vittime possono essere aiutate più rapidamente rispetto a quanto si potrebbe fare con l’iniziativa. La Commissione si è espressa all’unanimità a favore di un limite di spesa di 300 milioni di franchi per il finanziamento delle prestazioni alle vittime. Analogamente al Consiglio nazionale, anche la CAG-S ha voluto limitare a 25'000 franchi il contributo di solidarietà per ogni vittima. Nella votazione sul complesso, la nuova LMCCE è stata accolta senza voti contrari e con un’astensione. L’oggetto sarà discusso al Consiglio degli Stati durante la sessione autunnale.

Atti dello stato civile e registro fondiario

La Commissione ha condotto una prima discussione in merito al disegno del Consiglio federale del 16 aprile 2014 (14.034) che si prefigge di modernizzare gli atti dello stato civile e del registro fondiario. Ha preso atto delle decisioni del Consiglio nazionale volte in particolare a rinviare al Consiglio federale la parte del disegno relativa al registro fondiario. Ha ascoltato una delegazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e proseguirà i suoi lavori durante la prossima seduta.

Diritto di locazione

Con 7 voti contro 6, la Commissione propone alla sua Camera di non entrare in materia sul disegno di modifica del diritto di locazione, (15.044) proposto dal Consiglio federale. Tale modifica prevede che in tutta la Svizzera sarà obbligatorio comunicare sistematicamente al conduttore subentrante la pigione del suo predecessore, per mezzo di un modulo apposito, motivando un eventuale aumento. La maggioranza della Commissione non ritiene necessario introdurre un simile modulo su scala nazionale poiché il diritto vigente consente già, ai Cantoni che lo desiderano, di prevedere tale obbligo di comunicazione. La minoranza rileva che il disegno prevede anche altre modifiche (firma in facsimile per la comunicazione di eventuali cambiamenti e una disposizione cui per gli aumenti delle pigioni scalari è sufficiente la notifica scritta) che permetterebbero un certo miglioramento del sistema attuale sia per i conduttori sia per i locatori. Considera tra l’altro che il modulo proposto dal Consiglio federale apporterà maggiore trasparenza sul mercato degli alloggi locativi e quindi proteggerà meglio gli inquilini dalle pigioni abusive. Il Consiglio nazionale ha già trattato questo oggetto durante la sessione estiva e, con 106 voti contro 83 e 3 astensioni, ha deciso di non entrare in materia sul disegno. Il Consiglio degli Stati tratterà l’oggetto durante la sessione autunnale.

Entrata in materia sul disegno relativo alla protezione dei minorenni

Contrariamente al Consiglio nazionale, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di entrare in materia sul disegno relativo alla protezione dei minorenni (15.033) e, nella votazione sul complesso, lo ha accolto con 11 voti contro 0 e 1 astensione. Il disegno prevede che, in caso di sospetta esposizione a pericolo del benessere di minori, l’obbligo di avviso sia esteso agli specialisti che intrattengono un rapporto particolare con questi ultimi. La Commissione ritiene che l’estensione dell’obbligo di avviso costituisca un importante presupposto per scoprire e lottare contro i reati perpetrati contro i minori. Inoltre, la Commissione considera inadeguate le varie regolamentazioni cantonali in materia di protezione dei minori. Durante la deliberazione di dettaglio, la Commissione ha deciso di mantenere l’obbligo di cooperazione degli avvocati sancito dal diritto vigente: la dispensa dal segreto professionale non deve avvenire a scapito del rapporto di fiducia. La maggioranza della Commissione si è espressa contro l’introduzione di una disposizione penale in caso di violazione dell’obbligo di avviso o di cooperazione. Una minoranza ha chiesto che venga comminata una multa alle persone che violano questi due obblighi.

Modifica del diritto del registro di commercio

La Commissione ha apportato sei modifiche al disegno del Consiglio federale e, durante la votazione sul complesso, ha adottato all’unanimità il progetto modificato (15.034). Le differenze rispetto al disegno del Consiglio federale riguardano in particolare l’obbligo d’iscrizione per imprese individuali, la cancellazione di persone che cessano l’attività, le indivisioni, la ripartizione delle spese giudiziarie, la comunicazione ai Tribunali in merito alle lacune nell’organizzazione della società e la sottoscrizione di nuove quote sociali di una Sagl da parte dei soci.

Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati

Con 9 voti contro 2, la Commissione ha deciso di entrare nel merito del progetto adottato dal Consiglio nazionale in base all’iniziativa parlamentare 09.530, che si prefigge di facilitare e accelerare la cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati. Tenuto conto del fatto che nell’ambito della procedura di consultazione, la soluzione adottata dal Consiglio nazionale è stata ritenuta troppo complicata e difficile da attuare e che questa soluzione comporta il rischio di eliminare dall’estratto del registro precetti esecutivi giustificati, la Commissione ha optato per la soluzione abbozzata dal Consiglio federale nel suo parere del 1° luglio 2015. Propone quindi che gli uffici non debbano informare i terzi circa i procedimenti esecutivi per i quali, a seguito di una richiesta presentata dal debitore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica del precetto esecutivo, i creditori non hanno fornito la prova, entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio esecuzioni, dell’avvio tempestivo di una procedura di eliminazione dell’opposizione. Se la prova è fornita in seguito o se l’esecuzione viene continuata, quest’ultima può essere comunicata a terzi (art. 8° cpv. 3 lett. d LEF). La Commissione propone di stralciare l’articolo 8b e l’articolo 88 capoverso 2 LEF adottati dal Consiglio nazionale. Una minoranza della Commissione (due membri) propone di non entrare in materia sul progetto, ritenendo che sia la soluzione accolta dal Consiglio nazionale sia quella proposta dalla Commissione comportino inconvenienti e non permettano di risolvere in modo soddisfacente la questione dei precetti esecutivi ingiustificati.

Diritto di reclamo per i Comuni

Con 7 voti contro 3 e 2 astensioni, la Commissione ha dato seguito a un’iniziativa cantonale del Cantone di Sciaffusa (15.309), che chiede di modificare l’articolo 450 CC in modo che sia prevista la legittimazione al reclamo dell’ente pubblico tenuto a sostenere spese per misure di protezione dei minori e degli adulti decise dall’APMA.

Presieduta dal Consigliere agli Stati Fabio Abate (PLR, TI), la Commissione si è riunita a Berna i 4 e 5 luglio 2016.