Come in precedenza, 100 000 aventi diritto di voto devono poter depositare un'iniziativa popolare e 50 000 aventi diritto di voto devono poter lanciare un referendum. La proposta di stabilire nella Costituzione il numero di firme necessarie correlandolo a una determinata percentuale degli aventi diritto di voto è stata nettamente respinta dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N).

La Commissione ritiene che la Costituzione debba indicare chiaramente il numero assoluto di firme necessarie per il deposito di un'iniziativa e per il lancio di un referendum, senza che per determinare tale numero sia necessario procedere a dei calcoli. Con 19 voti contro 3 essa respinge pertanto l'iniziativa del Gruppo BD (16.443 n Iv. Pa. Tutela dei diritti popolari. Prendiamoci cura della nostra democrazia diretta), secondo cui la Costituzione dovrebbe correlare direttamente il numero delle firme necessarie a una percentuale degli aventi diritto di voto (p. es. 3-5 %). È vero che al giorno d’oggi, considerando la percentuale, servono meno aventi diritto di voto per il lancio di un'iniziativa o di un referendum rispetto al momento in cui tali strumenti sono stati creati. La raccolta delle firme è diventata tuttavia più difficile: in passato gli aventi diritto di voto interessati potevano essere raggiunti in modo relativamente semplice davanti ai locali di voto mentre dall'introduzione del voto per corrispondenza essi vanno cercati dinanzi ai centri commerciali o in luoghi analoghi. Le raccolte di firme costano tempo e denaro e non devono essere appannaggio unicamente delle grandi organizzazioni con grandi capacità finanziarie.

No all'obbligo di voto come nel Cantone di Sciaffusa

La Commissione riconosce che l'obbligo di partecipare alle votazioni popolari nel Cantone di Sciaffusa si è dimostrato efficace. Essa intende però rinunciare a tale strumento a livello federale e respinge pertanto l'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Lorenz Hess (BD, BE) con 22 voti contro 2 (15.498 n Iv. Pa. Ravvivare la democrazia diretta introducendo l'obbligo di voto). La partecipazione alle votazioni popolari non è un obbligo ma un diritto. Spetta ai partiti e alle altre organizzazioni politiche motivare i cittadini all'esercizio di tale diritto.

I video relativi alle votazioni sono uno strumento informativo legittimo delle autorità

La Commissione reputa che le autorità debbano impiegare diversi strumenti per informare i cittadini prima delle votazioni popolari. Essa ha pertanto respinto con 16 voti contro 9 l'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Gregor Rutz (V, ZH), secondo il quale le autorità per informare dovrebbero avere a disposizione unicamente le spiegazioni di voto e una conferenza stampa (16.441 n Iv. Pa. Informazione dell'elettorato e proporzionalità). Secondo la Commissione un video che rispetta i criteri legali sull'oggettività dell'informazione può essere un mezzo informativo sensato.

Il Consiglio federale non deve poter denunciare da solo importanti trattati internazionali

La Commissione condivide all’unanimità la decisione della Commissione omologa del Consiglio degli Stati che intende chiarire le competenze per la denuncia di trattati internazionali (16.456 Iv.Pa. CIP-S; Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze). Il Consiglio federale ritiene che sia il solo ad avere la competenza di denuncia. A questo proposito entrambe le CIP intendono chiarire quale sia l’organo competente per l’approvazione della conclusione (a seconda dell’importanza del trattato possono essere il Consiglio federale, il Parlamento, il Popolo o il Popolo e i Cantoni) e della denuncia di un trattato internazionale (cfr. comunicato stampa CIP-S del 26.08.2016).

La revoca dell’obbligo di visto in mancanza di un accordo di riammissione continua ad essere consentita

Gli accordi di Schengen obbligano la Svizzera a riprendere la revoca dell’obbligo di visto decisa dall’UE anche se il nostro Paese non ha concluso un accordo di riammissione con gli Stati in questione. L’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Amaudruz chiede che la revoca dell’obbligo di visto sia possibile soltanto se sia stato previamente concluso un accordo di riammissione con lo Stato in questione (16.445 n Iv.Pa. Amaudruz; Nessuna revoca dell'obbligo di visto in mancanza di un accordo di riammissione). La Commissione respinge questa iniziativa con 15 voti contro 9. Sebbene in linea di principio riconosca la problematica, la Commissione sottolinea l’importanza di rispettare gli obblighi internazionali. La richiesta dell’autrice dell’iniziativa comporterebbe infatti il non rispetto degli accordi di Schengen. Si potrebbe inoltre dare un segnale politico fuorviante se la Svizzera concludesse accordi di riammissione con Paesi non democratici e in cui sono state riscontrate violazioni dei diritti umani.

Presieduta dal consigliere nazionale Heinz Brand (V, GR), la Commissione si è riunita a Berna il 17 novembre 2016.