Nel novembre 2018 la CET-N ha istituito una Sottocommissione di cinque membri presieduta dal consigliere nazionale Leo Müller e incaricata di elaborare un progetto preliminare per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 17.494. Secondo il mandato della Commissione, la Sottocommissione doveva coordinare i suoi lavori con quelli del Consiglio federale che, anch’esso, si prefigge di attuare una riforma dell’imposta preventiva secondo il sistema dell’agente pagatore. Nel frattempo la Sottocommissione ha approvato, con 4 voti contro 1, i parametri di riferimento che orienteranno la riforma dell’imposta preventiva. Affinché il Consiglio federale possa prendere le successive decisioni in conoscenza della discussione condotta dalla Sottocommissione, quest’ultima ha deciso di pubblicare i propri parametri di riferimento. In considerazione di questa particolare situazione iniziale la Commissione plenaria (CET-N) ha approvato la relativa pubblicazione con 16 voti contro 7. Una discussione sui parametri di riferimento non ha ancora avuto luogo in seno alla CET-N. Essi non sono pertanto vincolanti per la Commissione plenaria.
I seguenti parametri di riferimento sono stati approvati dalla Sottocommissione con 4 voti contro 1:
Ricavi considerati:
Il cambiamento del sistema riguarda gli interessi degli investimenti svizzeri e stranieri (interessi sulle obbligazioni, ricavi sui titoli del mercato monetario, interessi bancari, investimenti fiduciari).
Investimenti collettivi di capitale:
Per quanto possibile, sono considerati gli investimenti diretti e indiretti (investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati).
Investitori esentati:
Le persone giuridiche svizzere, gli investimenti collettivi di capitale e gli investitori stranieri sono esentati. Riguardo alle persone fisiche svizzere gli agenti pagatori svizzeri riscuotono l’imposta preventiva.
Riscossione:
La riscossione ha luogo possibilmente in modo corrente («giornalmente»). Per particolari valori va previsto un adeguato momento di riscossione.
Riversamento:
Il riversamento dell’imposta preventiva ha luogo periodicamente da parte dell’agente pagatore all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (al massimo 4 volte all’anno).
Interesse di mora:
Per il riversamento tardivo è conteggiato un interesse di mora.
Limite d’esenzione:
Il limite d’esenzione secondo il diritto vigente va mantenuto (interessi bancari).
Responsabilità per l’imposta:
Per l’imposta preventiva è responsabile l’agente pagatore; quest’ultimo ha diritto di regresso nei confronti del cliente.
Diritto penale:
Dal profilo del diritto penale la responsabilità va limitata all’intenzionalità.
Indennità:
Per l’agente pagatore va prevista un’adeguata indennità.
Rimborso:
Indipendentemente dal sistema del debitore o dell’agente pagatore, il rimborso dell’imposta preventiva deve aver luogo per le persone fisiche in Svizzera da parte dei Cantoni e per gli altri investitori da parte dell’AFC.
Aliquota d’imposta:
L’aliquota dell’imposta preventiva rimane al 35 per cento.
Possibilità dell’outsourcing:
L’outsourcing dev’essere possibile.
Altri temi:
Va elaborata una base legale per i prodotti strutturati (pagamenti compensativi e pagamenti sostitutivi).
La Sottocommissione si attende entro la metà di settembre 2019 precise disposizioni legali che riprendano i parametri di riferimento menzionati. Proseguirà successivamente la discussione e presenterà la sua proposta alla Commissione plenaria a tempo debito.