La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale avvia la consultazione relativa a una modifica della legge sulle forze idriche (LUFI) che ha elaborato nell’ambito di un’iniziativa parlamentare. In caso di rinnovo di concessioni di diritti d’acqua per l’esame dell’impatto sull’ambiente bisognerà considerare quale stato iniziale lo stato al momento della presentazione della domanda.

In occasione del rinnovo di una concessione di diritti d’acqua a una centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione o a una centrale idroelettrica a filo d’acqua con una potenza installata superiore a 3 MW è necessario effettuare un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con le esigenze ecologiche. La prassi attuale mostra che il significato del concetto di «stato iniziale» di cui all’articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) risulta essere nebuloso. Il progetto preliminare elaborato dalla Commissione mette fine a questa lacuna introducendo, nell’articolo 58a capoverso 5 LUFI, una definizione chiara: lo stato iniziale dovrà corrispondere al cosiddetto stato attuale, ovvero allo stato al momento della presentazione della domanda di rinnovo della concessione. Ciò significa che questo stato deve fungere da base per le verifiche necessarie sia per la stesura di un rapporto sull’impatto ambientale (RIA) in vista del primo conferimento della concessione sia per il rinnovo della concessione. Nel contempo questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in quale misura debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

Una minoranza della Commissione vorrebbe inoltre aggiungere un capoverso 6 all’articolo 58a per creare le basi affinché in occasione del rinnovo delle concessioni si esaminino misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio, indipendentemente dal fatto che tale rinnovo sia o meno connesso a nuovi interventi in biotopi degni di protezione. Se con l’articolo 58a capoverso 5 LUFI lo stato iniziale per la definizione di misure di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter LPN verrà fatto corrispondere allo stato attuale, la disposizione di cui al capoverso 6 aggiungerà la base per misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio che dovrebbero basarsi sul potenziale ecologico presente in quel momento nella zona di concessione.

La Commissione pone in consultazione il progetto preliminare fino al 15 febbraio 2019. I pareri vanno inoltrati all’Ufficio federale dell’energia (Consultazione 16.452, 3003 Berna; revision-wrg(at)bfe.admin.ch). Il progetto preliminare e il rapporto esplicativo possono essere consultati sulle pagine Internet della Commissione (www.parlamento.ch Organi Commissioni Commissioni tematiche Commissioni dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CAPTE Rapporti e oggetti posti in consultazione).