La Commissione dell’ambiente del Consiglio degli Stati ha adottato un progetto di legge che permetta alle autorità di ponderare in modo più equilibrato gli interessi relativi alla tutela e all’utilizzazione di oggetti meritevoli di particolare protezione. In tale contesto occorre altresì rafforzare la certezza del diritto.

Con 8 voti contro 2 e 2 astensioni, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ha adottato all’attenzione della sua Camera il progetto che aveva elaborato nel contesto dell’iniziativa parlamentare 12.402 «La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito». Il progetto preliminare era stato accolto in modo controverso durante la procedura di consultazione, ottenendo il consenso solo della metà dei Cantoni. Tutti i Cantoni erano unanimi nel ritenere che l’iniziativa affrontasse un tema importante suscettibile di generare come sempre difficoltà al momento dell’attuazione. La Commissione ha esaminato approfonditamente i risultati della procedura di consultazione e sentito la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA).

La Commissione ha deciso di stralciare dal progetto la disposizione relativa all’articolo 6 capoverso 2 LPN, ritenendo che essa dovrebbe conferire maggior peso agli interessi cantonali nell’ambito della relativa ponderazione. Durante la procedura di consultazione molti partecipanti – in particolare i Cantoni – avevano criticato la formulazione imprecisa del progetto ritenendola suscettibile di generare incertezze dai profili giuridico e pianificatorio; incertezze che si trovano in contrasto con l’obiettivo della Commissione di rendere più affidabile la procedura di autorizzazione dei progetti che comportano deroghe al principio secondo cui un oggetto d’importanza nazionale dev’essere conservato intatto. Anche dall’audizione della DCPA è emerso che la disposizione proposta nell’articolo 6 capoverso 2 solleva numerosi altri interrogativi. La Commissione ha pertanto deciso di rinunciarvi e di mantenere unicamente la nuova disposizione dell’articolo 7 capoverso 3, secondo cui la perizia delle commissioni federali costituisce una delle numerose basi di cui l'autorità decisionale tiene conto nella sua valutazione generale degli interessi. In tal modo è tenuto adeguatamente conto dell’intento principale dell’iniziativa di precisare l’importanza delle perizie.

Rinnovo del credito quadro destinato alla protezione dell’ambiente a livello mondiale

La Commissione intende rinnovare per la settima volta il credito quadro per l’ambiente globale 18.074 «Ambiente globale 2019-2022. Credito quadro» e, con 9 voti contro 0 e 1 astensione, propone di accogliere il relativo decreto federale. Il credito globale pari circa a 148 milioni di franchi è destinato a sostenere il Fondo globale per l’ambiente (GEF) nonché altri meccanismi di finanziamento per l’attuazione di convenzioni e protocolli internazionali in materia ambientale. Mediante il credito d’impegno la Commissione intende rafforzare gli sforzi della Svizzera nella lotta contro i problemi ambientali a livello mondiale.

Protocollo relativo all’inquinamento atmosferico transfrontaliero

La Commissione ha inoltre accolto all’unanimità nella votazione sul complesso il decreto federale sull’oggetto 18.073 «Inquinamento atmosferico transfrontaliero». Il Protocollo ratificato del 1999 alla Convenzione del 1979 concernente l’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico era stato adeguato nel 2012 allo stato della della scienza e della tecnica. Con la sua modifica gli Stati contraenti si impegnano a ridurre ulteriormente le loro emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca ed ora anche di polveri fini. Gli obiettivi e i requisiti del Protocollo modificato sono conformi alle basi legali svizzere, ai progetti nazionali e ai programmi politici.

Risanamento dei parapalle negli impianti di tiro

La Commissione ha accolto all’unanimità la mozione Salzmann 18.3018 «Utilizzo corretto dei sussidi federali stanziati per il risanamento dei parapalle» che chiede alla Confederazione di assegnare in futuro l’indennità per il risanamento dei parapalle in impianti di tiro a 300 metri non più a titolo forfettario bensì percentuale. Quando nel 2009 aveva introdotto un importo forfettario, il legislatore aveva stimato che lo stesso sarebbe ammontato in media al 40 per cento dei costi. Nel frattempo è risultato che la maggior parte dei risanamenti è più costosa del previsto e che l’indennizzo forfettario riesce a coprire in alcuni casi soltanto il 10 percento dei costi. Per tale motivo la Commissione ritiene opportuno ripristinare la regola del 40 per cento.

La Commissione si è inoltre occupata, nell’ambito di un’audizione approfondita, del postulato Müller 18.3175 «Valori limite di dose per le centrali nucleari», assegnatole dal Consiglio degli Stati per esame preliminare. Proseguirà i dibattimenti nella prossima riunione.

Infine la Commissione da deciso all’unanimità di presentare un postulato che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le conseguenze della propagazione dei grandi predatori in Svizzera sulle coltivazioni agricole nelle regioni di montagna.

Presieduta dal consigliere agli Stati Roland Eberle (V/TG), la Commissione si è riunita il 22 e 23 ottobre 2018 a Berna. A parte della seduta era presente la consigliera federale Doris Leuthard.